Innocenzo
III
Lettera Eius exemplo
(18-12-1208)
Questa professione
di fede fa parte di una lettera di Innocenzo III all’arcivescovo di Tarragona, ed
è in sostanza quella che Valdo aveva firmato in un concilio a Lione (1179-1181).
Vi si ripropone la formula tradizionale già usata da Cipriano, ma applicata
esplicitamente alla Chiesa romana. Tra le condizioni che Innocenzo III pose ai valdesi
che ritornavano al cattolicesimo c’era l’esplicita professione di fede nella presenza
reale. Nel comunicare la formula all’arcivescovo di Tarragona, perché fosse
sottoscritta da Durando di Huesca e dai suoi compagni, il papa però non mette
in dubbio la loro fede su questo punto, riconoscendo che in ciò sono ortodossi.
Notare con quanta energia inculca che l’Eucaristia può essere celebrata soltanto
dai presbiteri.
TESTO: PL 215,
1511.
Corde credimus et ore confitemur unam Ecclesiam non haereticorum, sed sanctam Romanam catholicam, apostolicam, extra quam neminem salvari credimus. | Crediamo con il cuore e professiamo con le labbra una sola Chiesa, non quella degli eretici, ma quella romana, santa, cattolica ed apostolica, fuori della quale non crediamo che nessuno possa salvarsi. |
Sacramenta quoque, quae in ea celebrantur, inaestimabili atque invisibili virtute Spiritus Sancti cooperante, licet peccatore sacerdote ministrentur, dum Ecclesia eum recipit, in nullo reprobamus, nec ecclesiasticis officiis vel benedictionibus ab eo celebratis detrahimus, sed benevolo animo tamquam a iustissimo amplectimur, quia non nocet malitia episcopi vel presbyteri neque ad baptismum infantis neque ad Eucharistiam consecrandam nec ad cetera ecclesiastica officia subditis celebrata. | Non riproviamo in nulla i sacramenti che in essa si celebrano con la cooperazione dell’inestimabile e invisibile potenza dello Spirito santo, anche se araministrati da un sacerdote peccatore, purché riconosciuto dalla Chiesa, né disprezziamo le ufficiature ecclesiastiche e le benedizioni da lui celebrate, ma le accettiamo con animo benevolo come se venissero dal più giusto, perché la malizia di un vescovo o di un sacerdote non pregiudica né il battesimo del bambino, né la consacrazione dell’eucaristia, né gli altri uffici ecclesiastici celebrati per i fedeli. |
Approbamus ergo baptismum infantium, qui si defuncti fuerint post baptismum, antequam peccata committant, fatemur eos salvari et credimus; et in baptismate omnia peccata, tam illud originale peccatum contractum quam illa, quae voluntarie commissa sunt, dimitti credimus. | Approviamo poi il battesimo dei bambini, e confessiamo e crediamo che se muoiono dopo il battesimo ma prima di commettere peccati si salvano, e crediamo che nel battesimo sono rimessi tutti i peccati, tanto il peccato originale ereditato quanto quelli commessi volontariamente |
Confirmationem ab episcopo factam, id est impositionem manuum, sanctam et venerande esse accipiendam censemus. | Riteniamo che sia da considerare santa e veneranda la confermazione conferita dal vescovo, cioè l’imposizione delle mani. |
Sacrificium, id est panem et vinum, post consecrationem esse verum corpus et verum sanguinem Domini nostri Iesu Christi, firmiter et indubitanter corde puro credimus et simpliciter verbis fidelibus affirmamus, in quo nihil a bono maius nec a malo minus perfici credimus sacerdote; quia non in merito consecrantis, sed in verbo efficitur Creatoris et in virtute Spiritus Sancti. | Crediamo con cuore sincero e senza esitazioni e affermiamo a chiare parole che il sacrificio, cioè il pane e il vino [al: che nel sacrificio dell’Eucaristia ciò che prima era pane e vino] dopo la consacrazione sono il vero corpo e il vero sangue di nostro Signore Gesù Cristo, e crediamo che né il sacerdote degno fa di più, né l’indegno di meno, perché non è effetto dei meriti del consacrante, ma della parola del Creatore e della potenza dello Spirito Santo. |
Unde firmiter credimus et confitemur, quod quantumcumque quilibet honestus, religiosus, sanctus et prudens sit, non potest nec debet Eucharistiam consecrare nec altaris Sacrificium conficere, nisi sit presbyter, a visibili et tangibili episcopo regulariter ordinatus. Ad quod officium tria sunt, ut credimus, necessaria: scilicet certa persona, id est presbyter ab episcopo, ut praediximus, ad illud proprie officium constitutus, et illa sollemnia verba, quae a sanctis Patribus in canone sunt expressa, et fidelis intentio proferentis; ideoque firmiter credimus et fatemur, quod quicumque sine praecedenti ordinatione episcopali, ut praediximus, credit et contendit, se posse sacrificium Eucharistiae facere, haereticus est et perditionis Core et suorum complicum est particeps atque consors [Nm 16,1], et ab omni sancta Romana Ecclesia segregandus. | Crediamo quindi fermamente e confessiamo che, per quanto sia onesto, refigioso, santo e prudente, non può chiunque né deve consacrare l’eucaristia né celebrare il sacrificio dell’altare se non è presbitero, regolarmente ordinato da un vescovo visibile e tangibile. Secondo la nostra fede, tre cose sono necessarie per quest’ufficio, e cioè: una persona particolare, vale a dire un presbitero abilitato specificamente a questo servizio da un vescovo, come detto sopra; le solenni parole stabilite per il canone [della messa] dai santi padri; l’intenzione fedele di chi le pronunzia. Perciò fermamente crediamo e confessiamo che chiunque crede e presume di poter celebrate il sacrificio dell’Eucaristia senza la previa ordinazione episcopale, come abbiamo detto sopra, è eretico e partecipe e accomunato alla perdizione di Core e dei suoi complìci (cf Nm 16,1 ss), e dev’essere separato da tutta la santa romana Chiesa. |
testo tratto
da: J. COLLANTES a c. di, La fede della Chiesa cattolica. Le idee e gi uomini
nei documenti del Magistero, Città del Vaticano 1993, pp. 743, 415-16.